{"id":87,"date":"2018-06-11T22:19:11","date_gmt":"2018-06-11T22:19:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiotecnicopaoloni.it\/new\/?p=87"},"modified":"2022-01-27T10:50:23","modified_gmt":"2022-01-27T10:50:23","slug":"attestazione-prestazione-energetica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiotecnicopaoloni.it\/new\/attestazione-prestazione-energetica\/","title":{"rendered":"Attestazione Prestazione Energetica"},"content":{"rendered":"<p>La\u00a0<strong>certificazione energetica ( o\u00a0Attestato di prestazione energetica A.P.E.)<\/strong>, \u00e8 un documento che attesta la qualit\u00e0, dal punto di vista termico della tua casa, o appartamento. Anche se non \u00e8 sempre\u00a0<strong>obbligatoria<\/strong>, ti consiglio di realizzarla per verificare il consumo annuo della tua casa ed individuare gli elementi critici da sostituire.<\/p>\n<p>Difatti, un buon tecnico, oltre a indicarti i kw consumati e la classe energetica ( da A4, la migliore a G la peggiore), ti segnaler\u00e0 i punti deboli dell&#8217; involucro o dell&#8217;impianto termico e ti suggerir\u00e0 gli interventi pi\u00f9 convenienti per abbassare il prezzo della bolletta.<\/p>\n<div>\n<p>L\u2019immobile\u00a0<strong>deve essere dotato<\/strong>\u00a0di attestato di prestazione energetica e dovrete contattare un professionista (ingegnere, architetto, geometra, perito etc.) nei seguenti casi:<\/p>\n<ol>\n<li>edifici di\u00a0<strong>nuova costruzione<\/strong>\u00a0o edifici sottoposti a ristrutturazione importante (intervento su pi\u00f9 del 50% dell&#8217;involucro edilizio della casa e sull&#8217;impianto), all\u2019atto di chiusura dei lavori e\/o al rilascio dell\u2019agibilit\u00e0;<\/li>\n<li><strong>compravendita<\/strong>\u00a0di edifici, appartamenti o quote degli stessi. In questo caso deve essere allegato al contratto notarile; \u00e8 il venditore a pagare il tecnico, salvo diverso accordo (clausola).<\/li>\n<li><strong>locazione<\/strong>\u00a0(affitto) di intero immobile o singole unit\u00e0 immobiliari. Anche in questo caso va allegata al contratto di fitto; \u00e8 il proprietario a dover pagare il tecnico.<\/li>\n<li>edificio pubblico esistente ed utilizzato dalla pubblica amministrazione con Superficie utile &gt;250 mq;<\/li>\n<li>contratti di gestione calore presso la pubblica amministrazione;<\/li>\n<li>annunci immobiliari (compravendita e locazione).<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<p>Inoltre, l\u2019obbligo di dotazione si estende ai seguenti casi:\u00a0<strong>permuta<\/strong>, transazione,\u00a0<em>datio in solutum<\/em>\u00a0(pagamento in natura, tramite un bene mobile), conferimenti in societ\u00e0, assegnazione ai soci, cessione di azienda nel cui patrimonio sono compresi immobili, vendita di porzioni di immobile (per esempio quote dell\u2019alloggio del custode).<\/p>\n<p>Una volta elencati i casi in cui \u00e8 obbligatoria l&#8217;ape, vediamo per quali immobili \u00e8 necessaria:<\/p>\n<h2>Quali sono gli immobili per cui \u00e8 obbligatoria la certificazione energetica?<\/h2>\n<p>La certificazione energetica \u00e8\u00a0<strong>obbligatoria<\/strong>\u00a0nelle casistiche precedentemente indicate per tutte le categorie di edifici definite dall&#8217;articolo<strong>\u00a03<\/strong>\u00a0del\u00a0<strong>DPR 412\/93<\/strong>. Vediamole:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<ul>\n<li><strong>E.1<\/strong>\u00a0Edifici di tutte le tipologie adibiti a residenza e assimilabili;<\/li>\n<li><strong>E.2<\/strong>\u00a0Edifici adibiti a residenze collettive, a uffici e assimilabili;<\/li>\n<li><strong>E.3<\/strong>\u00a0Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili;<\/li>\n<li><strong>E.4<\/strong>\u00a0Edifici adibiti ad attivit\u00e0 ricreative, associative o di culto e assimilabili;<\/li>\n<li><strong>E.5<\/strong>\u00a0Edifici adibiti ad attivit\u00e0 commerciali e assimilabili;<\/li>\n<li><strong>E.6<\/strong>\u00a0Edifici adibiti ad attivit\u00e0 sportive;<\/li>\n<li><strong>E.7<\/strong>\u00a0Edifici adibiti ad attivit\u00e0 scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;<\/li>\n<li><strong>E.8<\/strong>\u00a0Edifici adibiti ad attivit\u00e0 industriali ed artigianali e assimilabili.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h2>In quali casi l\u2019APE non \u00e8 obbligatorio? Immobili esenti<\/h2>\n<p>Il certificato non deve essere redatto nei casi riportati nella legge nazionale all\u2019art.3 comma 3 del dlgs 192\/2005, ovvero:<\/p>\n<div>\n<div class=\"moduletable\">\n<div class=\"bannergroup\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<ul>\n<li>i fabbricati isolati con una superficie utile totale\u00a0<strong>inferiore<\/strong>\u00a0a<strong>\u00a050 metri quadrati.<\/strong>\u00a0Per fabbricato isolato con superficie utile inferiore a 50 mq si intende un fabbricato distaccato da altri edifici. Un miniappartamento di 49 mq in un condominio non \u00e8 un fabbricato isolato. Un bungalow di 49 mq in un campeggio \u00e8 un fabbricato isolato;<\/li>\n<li>i fabbricati\u00a0<strong>industriali<\/strong>\u00a0e<strong>\u00a0artigianali<\/strong>\u00a0&#8211; quando gli ambienti sono riscaldati (o raffrescati) per esigenze del processo produttivo;\u00a0 quando il loro utilizzo e\/o le attivit\u00e0 svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione. Questo deve essere collegato alle esigenze del processo produttivo, perch\u00e9 se \u00e8 prevista la presenza di lavoratori, i locali devono essere climatizzati ai fini della permanenza di persone. D.Lgs. 81\/08 &#8211; ALLEGATO IV &#8211; REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO &#8211; 1. AMBIENTI DI LAVORO 1.9.2. Temperatura dei locali 1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all&#8217;organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. 1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidit\u00e0 ed il movimento dell&#8217;aria concomitanti. 1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.<\/li>\n<li>quando gli ambienti sono riscaldati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili. Per reflui energetici si intende un recupero di fluidi (acqua, aria, vapore, fumi) gi\u00e0 caldi per esigenze di produzione. Per esempio: un calore residuo che rappresenta lo scarto energetico di processo (calore dissipato da una batteria condensatrice di un gruppo frigorifero);<\/li>\n<li>i fabbricati agricoli o rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;<\/li>\n<li><strong>edifici in cui non \u00e8 prevista la permanenza di occupanti<\/strong>\u00a0(residenti o lavoratori) e in cui non \u00e8 prevedibile\/necessario un clima abitativo come ad es.\u00a0<strong>magazzini, depositi, locali di sgombero, sottotetti, locali macchina, cabine di trasformazione, cantine, autorimesse, strutture stagionali<\/strong>\u00a0a protezione degli impianti sportivi, ecc. L\u2019APE \u00e8 comunque richiesto per le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purch\u00e9 scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.<\/li>\n<li>edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attivit\u00e0 religiose (es.\u00a0<strong>chiese<\/strong>)<\/li>\n<li>i ruderi, purch\u00e9 vengano espressamente dichiarati come tali nell\u2019atto notarile INSIEL &#8211; 16 febbraio 2017\u00a0 (es.\u00a0<strong>unit\u00e0 collabenti,\u00a0<\/strong>costruzioni non abitabili o agibili comunque la cui utilizzabilit\u00e0 non \u00e8 conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria).<\/li>\n<li>i\u00a0<strong>fabbricati in costruzione<\/strong>\u00a0per i quali non si disponga dell\u2019abitabilit\u00e0\/agibilit\u00e0 al momento della compravendita: immobili venduti come \u201cscheletro strutturale\u201d (privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell\u2019involucro edilizio) oppure immobili venduti \u201cal rustico\u201d(privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici), purch\u00e9 vengano espressamente dichiarati come tali nell\u2019atto notarile. Resta fermo l\u2019obbligo di presentazione, prima dell\u2019inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l\u2019efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del nuovo permesso di costruire, o denuncia di inizio attivit\u00e0, comunque denominato<\/li>\n<li>i\u00a0<strong>manufatti<\/strong>\u00a0comunque, non riconducibili alla definizione di edificio (manufatti cio\u00e8 non qualificabili come \u201csistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno\u201d), per esempio: una\u00a0<strong>piscina all\u2019aperto<\/strong>, una\u00a0<strong>serra<\/strong>\u00a0non realizzata con strutture edilizie, ecc.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Inoltre, non \u00e8 obbligatoria in caso di\u00a0<strong>sostituzione<\/strong>\u00a0della<strong>\u00a0caldaia, radiatori, infissi e finestre o impianto di riscaldamento,<\/strong>\u00a0installazione del<strong>\u00a0cappotto termico<\/strong>\u00a0o<strong>\u00a0pompa di calore<\/strong>\u00a0(raffrescamento: climatizzatore, condizionatore),<strong>\u00a0frazionamento, cambio di destinazione d&#8217;uso,\u00a0rifacimento del tetto,\u00a0<\/strong>a seguito di<strong>\u00a0relazione energetica &#8220;ex legge 10&#8221;.\u00a0<\/strong>Ma andr\u00e0 comunque aggiornata nei casi previsti dalla legge.<strong>\u00a0<\/strong>Penso ti possa interessare anche l&#8217;articolo sull&#8217;<strong>obbligo di aggiornamento della certificazione energetica\u00a0<\/strong>oppure sul\u00a0<strong>giusto prezzo delle certificazioni giusto prezzo delle certificazioni.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"slide-text-bg2\"><span>La\u00a0certificazione energetica ( o\u00a0Attestato di prestazione energetica A.P.E.), \u00e8 un documento che attesta la qualit\u00e0, dal punto di vista termico della t<\/span><\/div>\n<div class=\"slide-btn-area-sm\"><a href=\"https:\/\/www.studiotecnicopaoloni.it\/new\/attestazione-prestazione-energetica\/\" class=\"slide-btn-sm\">Leggi tutto<\/a><\/div>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":284,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiotecnicopaoloni.it\/new\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/87"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiotecnicopaoloni.it\/new\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiotecnicopaoloni.it\/new\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiotecnicopaoloni.it\/new\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiotecnicopaoloni.it\/new\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=87"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.studiotecnicopaoloni.it\/new\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/87\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":286,"href":"https:\/\/www.studiotecnicopaoloni.it\/new\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/87\/revisions\/286"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiotecnicopaoloni.it\/new\/wp-json\/wp\/v2\/media\/284"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiotecnicopaoloni.it\/new\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=87"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiotecnicopaoloni.it\/new\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=87"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiotecnicopaoloni.it\/new\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=87"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}